mercoledì 8 aprile 2015

RELAZIONE DNA 2015: COMPAIONO I "NOSTRI" (BIS)


P.P. 46229/08 (indagine Valle Lampada)

“Il 12 giugno 2014 è passata in giudicato la sentenza di condanna emessa nei confronti di alcuni esponenti della famiglia mafiosa Valle Lampada.
La Corte di appello di Milano in data
17 giugno 2014 ha confermato le condanne emesse dal Tribunale di Milano il 6.2.2013 nei confronti di appartenenti alla Guardia di Finanza, un magistrato, un politico e altri soggetti imputati di fatti corruttivi, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento aggravato e associazione di tipo mafioso, accogliendo il ricorso dei pubblici ministeri riguardo le assoluzioni degli appartenenti alla Guardia di Finanza.
La Corte di Appello di Milano in data 19 giugno 2013 ha confermato le condanne emesse dal Gup di Milano per corruzione aggravata ex art. 7 d.l. 152/1991 nei confronti del magistrato di Reggio Calabria Giusti Giancarlo e per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di un imprenditore e di un avvocato.
Mentre il procedimento ormai definito con sentenza passata in giudicato ha consentito di accertare numerosi episodi di usura ed estorsione effettuati con metodo mafioso, le due pronunce della Corte di Appello sopra citate devono essere segnalate per la importanza di almeno due profili, che consentiranno di svolgere in modo più efficace le future investigazioni.
Si è data rilevanza giuridica a quello che è ormai comunemente definito come il capitale sociale della mafia, cioè quell’insieme di relazioni, ponti di collegamento tra i mafiosi e la società civile che consentono che la prima si insinui nell’economia, nelle strutture forensi, nella politica, nel mondo imprenditoriale. Vari sono gli strumenti per cercare di contrastare il fenomeno: figura della partecipazione, concorso esterno, favoreggiamento, misure di prevenzione personali e all’interno di tali figure la DDA ha di volta in volta privilegiato lo strumento che è apparso più opportuno anche alla luce del materiale probatorio a disposizione.
Si è superata una pre - comprensione del fenomeno mafioso, una sorta di stereotipo che voleva escludere dal novero dei soggetti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. le persone che non commettono i tipici reati di estorsione, usura o altri fatti connotati da grave violenza e si sono invece valorizzati una serie di indici di appartenenza caratterizzati da minore visibilità immediata e che pertanto devono sapere essere letti superando quelle anticipazioni di senso che impediscono di comprendere come la ‘ndrangheta opera al nord, evitando al contempo sia banalizzazioni sia indebite suggestioni.
Anche in tal caso è da sottolineare la tempistica processuale: coloro che hanno ottenuto il passaggio in giudicato della sentenza il 12 giugno 2014 sono stati arrestati il 1 luglio 2010. Per coloro che sono stati giudicati in appello, la tempistica per arrivare ad una sentenza passata in giudicato si prospetta probabilmente più breve, atteso che gli stessi sono stati arrestati il 30.11.2011“ 

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